Richiesta Biglietti Juventus – Lazio – Serie A 2021/2022

Richiesta Biglietti Juventus – Lazio

SERIE A 2021/2022

Juventus – Lazio

In occasione del match Juventus – Lazio in programma lunedì 16 maggio 2022 ore 21.00 all’Allianz Stadium, potranno avanzare richiesta i soci iscritti per la stagione 2021/2022.

La richiesta biglietti dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email all’indirizzo infojuventusclubsorrento@gmail.com (no telefono, no sms/WhatsApp e fb)entro e non oltre le ore 20.00 di Lunedì 2 Maggio 2022.

Per effettuare la richiesta di biglietti da quest’anno sarà necessario insieme alla richiesta inoltrare copia della Carta d’Identità o Passaporto a mezzo email.

Sarà possibile acquistare biglietti solo a favore di soci attivi con documento verificato e in possesso della Juventus Card o che ne abbiano fatto richiesta tramite il portale JOFC (acquistando soltanto tramite CARTA DI CREDITO e PAYPAL entro la scadenza).
Non sarà possibile acquistare biglietti tramite portale JOFC per abbonati il cui credito sia stato corrisposto su un profilo differente da quello dell’intestatario dell’abbonamento.
Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, bambini di qualsiasi età compresi (anche sotto i 6 anni), dovranno essere muniti di biglietto.

Salvo eventuali modifiche della normativa, a decorrere dal 29 novembre 2021 in zona gialla e in zona arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 anche in zona bianca, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Tutte le richieste incomplete, che non perverranno a mezzo email oppure oltre il termine stabilito saranno considerate nulle.

Una volta registrate tutte le richieste pervenute regolarmente entro il termine prestabilito, lo Juventus Official Fan Club Center invierà a ciascun Juventus Official Fan Club l’assegnazione dei biglietti suddivisi per settore.

I biglietti che verranno assegnati allo Juventus Official Fan Club Sorrento dallo Juventus Official Fan Club Center saranno assegnati ai soci che ne avranno fatto valida richiesta in ordine cronologico di ricezione delle email.

La Juventus non consegnerà più i biglietti cartacei presso lo stadio prima della partita. Li accrediterà direttamente sulla tdt/jcard in corso di validità oppure li invierà a mezzo mail all’indirizzo del Club. I biglietti saranno stampati e consegnati direttamente all’intestatario da parte di un referente del Club.

Fino alla fine…Forza Juventus!!!
JCSorrento

Testo dell’articolo di legge citato nella richiesta


Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).

1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita’ di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita’ digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.